Bilancio preventivo
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Commi 1, 1-bis
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e aquello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
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Nome | Tipologia | Anno | |
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Bilancio di previsione 2020-2022 | Bilancio preventivo | 2020 | |
Bilancio di previsione 2019-2021 | Bilancio preventivo | 2019 | |
Bilancio Di Previsione DL118_2011_2019-2021 | Bilancio preventivo | 2019 | |
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) | Bilancio preventivo | 2021 | |
Bilancio Preventivo 2020-2022 | Bilancio preventivo | 2020 | |
BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023 | Bilancio preventivo | 2021 | |
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BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 | Bilancio preventivo | 2023 |