TASI - Tributo sui servizi indivisibili
A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita la TASI, disciplinata dall’art. 1, commi da 669 a 681 della Legge n. 147/2013. E’ un nuovo tributo dovuto per i servizi indivisibili resi dal comune (pubblica illuminazione, manutenzione strade, sicurezza locale, ecc.) e che assorbe la maggiorazione Tares; La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. La base imponibile è la medesima utilizzata per l’IMU. Per i fabbricati si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente fissato per l’IMU. Al valore così ottenuto sarà applicata l’aliquota tasi deliberata ed il pagamento sarà effettuato nella misura percentuale deliberata in funzione della titolarità dell’occupante. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. La TASI è versata dal contribuente in autoliquidazione in base alle aliquote ed alle percentuali che il Consiglio Comunale andrà a deliberare annualmente. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.Cos'è Cos'è utile sapere
In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, questo ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI in una misura percentuale, compresa tra il 10% ed il 30%, che sarà stabilita annualmente con delibera consiliare, mentre al titolare del diritto reale sull’immobile compete il versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
Le obbligazioni tributarie decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.Come fare Quanto costa
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09-02-2023