TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili

Cos'è

Soppressa dal 01.01.2014 e sostituita dalla T.A.R.I.A decorrere dal 1 gennaio 2013, con l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES che ha comportato la contestuale soppressione della Tarsu. Tale nuovo tributo, destinato alla copertura integrale dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio, si compone di due parti distinte: una prima  a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed una seconda a copertura dei costi per i servizi indivisibili, quali l’illuminazione pubblica, ecc.

Cos'è utile sapere

La TARES è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.  L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.Sono considerate valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tarsu.

Requisiti

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati Sono esenti dal pagamento di questa tassa: - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui stabilmente sono destinati, oppure perché risultano obiettivamente non utilizzabili nel corso dell'anno; Queste circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria e devono essere riscontrabili su basi documentali. 

Come fare

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo, entro il 20 Gennaio dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo. La dichiarazione deve essere presentata dall’intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;  per le utenze non domestiche, invece, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.

Quanto costa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica  All’ammontare del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Latina.  In aggiunta alla tariffa è applicata una maggiorazione, stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni e versata interamente allo Stato, contestualmente alla parte di competenza comunale (cod. 3955)  Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali.  Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

 

A chi rivolgersi

Settore Ragioneria e Tributi - Ufficio Tributi
Piazza Dante n.6 - 04020 , Spigno Saturnia (LT)

Referente:

Lina Scipione

Telefono:

0771.64021/64026

Fax:

0771.64733

Email:

ufficiotributi@comunedispigno.it


 

Orario settimanaleMattinoPomeriggio
lunedi'08.30 – 11.30-
martedi'-16,00 - 18,00
mercoledi'08.30 – 11.30-
giovedi'-16,00 - 18,00
venerdi'08.30 – 11.30-
sabato--

Data:
09-02-2023