Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità (15 giugno - 30 settembre).
Divieto di sosta in Via Castello (c.d. Portella) dal 15 giugno al 30 settembre 8Ordinanza n. 26 del 1° giugno 2023 e ordinanza n. 28 del 1° giugno 2023)
Si porta a conoscenza della cittadinanza, che con ordinanza n. 26 del 1° giugno 2023, sono state applicate le misure di prevenzione del rischio incendio boschivo in vista della stagione estiva.
Nello specifico, si ordina a tutti i privati e gli enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di terreni incolti o in stato di abbandono, presenti sul territorio di questo comune di provvedere:
1. Durante l’intero anno solare, ai proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di terreni, edificati e non, ubicati nel territorio comunale, qualsiasi sia l’uso o la destinazione dei terreni stessi, di procedere a propria cura e spese, con periodica continuità, alla pulizia dei luoghi;
2. Alla costante regolazione delle siepi, del taglio dei rami delle alberature o piante nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade, di qualsiasi classificazione, ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione della stessa;
3. Alla bonifica e alla ripulitura da erbe e sterpaglie, detriti o animali e organismi parassiti i terreni stessi.
Nel periodo di massimo rischio d’incendio boschivo, che va dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023, e nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio e fino a fine ottobre:
- Il divieto, su tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- Il divieto, nelle zone boscate, cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli ed incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato d’incendio;
- Il divieto assoluto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso, ai sensi dell’art. 91 comma I del Regolamento Regionale n. 7/2005. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- L’obbligo a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi, giardini ecc., anche incolti, a procedere, a propria cura e spesa, alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe, dagli arbusti infestanti e da ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo anche solo potenziale d’incendio, specie a confine con aree boscate, strade di qualsiasi ordine, abitazioni e strutture pubbliche e private;
Nel periodo di massimo rischio incendi è VIETATO:
- Far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o bravi, fumare o compiere altra azione che possa arrecare pericolo d’incendio;
- Gettare dai veicoli o comunque abbandonare suoi terreni boscati, sulle scarpate stradali:
- fiammiferi, sigari, sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli sulla viabilità forestale ai sensi della normativa vigente, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Accendere o lanciare fuochi pirotecnici, in proprietà private o in aree adibite a pubblico servizio distanti meno di 100 metri da aree boscate o cespugliate.
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. 353/2000.
In deroga e comunque non nelle giornate di vento, è consentito l’uso del fuoco:
o In appositi bracieri, focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, nei cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno delle già menzionate aree e terreni, a condizione che venga opportunamente sorvegliato e controllato;
o In occasione di eventi d’interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità competente, unitamente all’adozione di opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo.
o Per quanto concerne l’attività pirotecnica:
a. il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma I, punto e) potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia presentata idonea richiesta tramite lo sportello SUAP del Comune di Spigno Saturnia almeno 10 (dieci) giorni prima dell’accensione, nella quale sia chiaramente individuata l’area interessata dall’attività e attestata la dotazione, a cura del richiedente, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio delle mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
b. Il Sindaco quale autorità di Protezione Civile, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto per il tramite della Polizia Locale o della Protezione Civile, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco o la forza pubblica sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione d’incendi. In tal senso si prescrive l’esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
a) Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia non inferiore a 5 metri e sgombero da covoni e/o altro materiale su terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito, terreni coltivati e incolti;
b) Le operazioni d’interramento delle stoppie di cereali debbono avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e comunque concludersi non oltre il 30 luglio;
c) Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva, ad eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61, delle scarpate stradali e delle aree confinanti con strade e altre vie di transito nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada.
Alle Attività Produttive e Commerciali si ORDINA:
- Ai concessionari d’impianti esterni di gas l’obbligo di mantenere sgombre e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 20 (venti).
- Ai conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, di non fermarsi con il mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto a infiammarsi.
- I titolari di depositi di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti. Dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se e in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione d’incendi, e dovranno predisporre nell’intorno, idonee fasce d’isolamento larghe almeno 15 (quindici) metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabile (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburante, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di comunicare al Comune i riferimenti e i recapiti del responsabile dell’attività di sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro esterno a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi.
Si ORDINA, inoltre, ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 (dieci) metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti.
Ai gestori di cabine elettriche, impianti telefonici e impianti del servizio idrico integrato, precedentemente al periodo di rischio incendio, di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 (dieci) metri.
Ai proprietari e i conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione e impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a 15 (quindici) metri.
Agli Enti di gestione d’infrastrutture e servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette regionali istituite con apposita legge, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, e di messa in sicurezza dell’asse stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
All’Ente di gestione dell’aree protetta ricadente sul territorio comunale, istituita ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997, di applicare tutte le disposizioni in materia di prevenzione a lotta agli incendi boschivi adottate dall’Ente.
Si avverte, i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che potrebbero verificarsi per loro negligenza e per l’inosservanza delle prescrizioni impartite. La mancata osservazione degli obblighi e divieti di cui sopra, fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste, dagli articoli 10 e 11 della Legge 353/2000 per l’inosservanza dei divieti, dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 per il mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatto salvo l’eventuale diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 16 c. 2 della Legge n. 689/1981 e le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente e all’articolo 256 del Decreto Legislativo 152/2006 per illecito smaltimento di residui vegetali, sfalci e potature tramite combustione.
Si ricorda che in caso di avvistamento d’incendio, la segnalazione deve essere effettuata contattando tempestivamente i seguenti numeri telefonici:
Ø 115 – Vigili del Fuoco;
Ø 112 – Numero unico di Emergenza;
Ø 077164021 int. 1, 378.3016982 – Polizia Locale di Spigno Saturnia;
Ø 803.555 – Sala Operativa Regione Lazio;
Ø 339.2715150 – Autorità Comunale di Protezione Civile;
Ø 378.3016977 – Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente”.
Si comunica inoltre, che con ordinanza n. 28 del 1° giugno 2023, è stato disciplinato il divieto di sosta, h24, in Via Castello (c.d. Portella), nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre.
La Polizia Municipale e ogni altro agente della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione dell'ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
Data:
01-06-2023
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