Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
"Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013"
anno
descrizione atto
atto
2019
delibere di G.C. n.6 Determinazione costi servizi anno 2019